ASSEGNO DIVORZILE
L'assegno di divorzio ha causa nello scioglimento del vincolo matrimoniale ed ha, quindi, natura diversa dall'assegno di mantenimento e da quello alimentare, eventualmente concessi in sede di separazione, che presuppongono invece l'esistenza e la persistenza del rapporto coniugale.
L'assegno divorzile ha natura complessa:
- una componente assistenziale, per cui è necessario valutare il pregiudizio che può causare ad uno dei coniugi lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
- una componente risarcitoria, per cui bisogna accertare la causa che determina la rottura del rapporto;
- una componente compensativa, per cui è necessario valutare gli apporti di ciascun coniuge alla conduzione familiare.
L'assegno può essere concesso quando sussista una di queste tre componenti.
Normalmente, il versamento dell'assegno divorzile è riconosciuto ad uno dei coniugi poiché questi ha diritto di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
L'assegno deve essere versato dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, ma può essere richiesto pure successivamente, se le condizioni di vita di uno dei divorziati lo richieda (nell'ipotesi della sussistenza di un oggettivo stato di bisogno).
L'assegno può essere oggetto di rinuncia, ma anche in questo caso, se sopraggiunge uno stato di bisogno, sarà possibile revisionare le decisioni assunte precedentemente dal tribunale.
L'assegno divorzile può essere versato mensilmente, oppure liquidato in una sola soluzione, previo accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.
Qualora sia liquidato in un'unica soluzione viene meno qualunque diritto della parte che lo ha ricevuto a proporre ulteriori richieste di natura economica, che sono ritenute dalla legge stessa improponibili. In tal caso il coniuge non potrà vantare alcun diritto neanche in ambito successorio.
Qualora l'assegno venga versato mensilmente, il coniuge che lo riceve, in caso di morte dell'ex coniuge, potrà ottenere una quota dell'eredità proporzionale alla somma percepita con assegno mensile e vedersi riconosciuto automaticamente il diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa.
L'assegno si estingue al momento in cui colui che lo percepisce passa a nuove nozze o qualora colui che è obbligato a versarlo muore o fallisce.
Qualora l'obbligato non versi l'importo stabilito è possibile agire esecutivamente nei suoi confronti o nei confronti di chi è suo debitore (ad esempio il datore di lavoro o una banca), per ottenere ciò che è dovuto.
Inoltre, al fine di tutelare il legittimo diritto riconosciuto con sentenza, è possibile richiedere idonea garanzia di natura reale o personale, oppure il sequestro di beni del coniuge obbligato.
Nel caso di mancato pagamento dell'assegno, può essere soggetto a pignoramento anche lo stipendio o la pensione.
L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI
L'affidamento dei figli in caso di divorzio, così come per il caso della separazione, è oggi disciplinato dalle norme introdotte con la Legge n. 54 dell'8 febbraio 2006.
Il principio fondamentale è che, anche in caso di divorzio dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Pertanto, in sede di divorzio e salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso) oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l'esclusivo interesse della prole.
Il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della prole (si veda in seguito).
Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all'amministrazione e l'usufrutto legale sui loro beni.
Il genitore divorziato non affidatario conserverà l'obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli.
Il genitore non affidatario è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole.
L'assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive o per le vacanze). L'importo, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, da versare a loro direttamente, quando non abbiano adeguati redditi propri.
L'art. 155-quater del codice civile stabilisce che l'interesse dei figli è anche determinante per stabilire a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare.
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